L’entrata dei cittadini stranieri appartenenti ai paesi dell’UE è regolato dagli accordi di Schengen che hanno permesso di creare uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Il cittadino straniero che possiede il permesso di soggiorno, in tal caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Cittadini UE in Italia per meno di tre mesi
Il cittadino che appartiene ai paesi dell’UE, può soggiornare senza nessuna condizione o formalità fino a tre mesi dall’ingresso, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.
Soggiorno in Italia per un periodo superiore a tre mesi
Il cittadino dell’Unione Europea che ha intenzione di trattenersi per un periodo di tempo superiore a tre mesi, deve registrarsi all’anagrafe della popolazione residente e deve fornire la documentazione che attesta il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30/2007 per ottenere l’attestazione di regolare soggiorno. In tale documentazione bisogna indicare:
- Carta d’identità nazionale valida per l’espatrio (contenente tutte le generalità del richiedente) o passaporto valido.
- Un permesso/carta di soggiorno in corso di validità, oppure attestazione di regolarità del soggiorno rilasciata da altro Comune.
- Per la dimostrazione dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana; non è possibile dedurre lo stato di familiare dal passaporto o dal permesso di soggiorno.
In assenza di un valido permesso di soggiorno, è doveroso presentare tale documentazione:
Per i lavoratori subordinati:
- Documenti che dimostrino l’attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga).
- per i cittadini della Romania e Bulgaria, fino al 31 Dicembre 2010, nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione; il nulla osta è richiesto solo in caso di primo lavoro in Italia, e comunque non per lavoro stagionale, lavoro agricolo, lavoro turistico alberghiero, lavoro domestico ed assistenza alla persona, lavoro edilizio e metalmeccanico, dirigenziale e altamente specializzato.
Per i lavoratori autonomi:
- Iscrizione alla CCIAA o ad Albo professionale;
- Partita IVA;
- Copia ultima dichiarazione dei redditi.